Agrigento | Ancona | Barletta Andria Trani | Milano | Padova | Parma | Pesaro | Pescara | Piacenza | Pordenone | Rimini | Roma | Torino| Treviso | Varese | Venezia | Udine

L’evoluzione dei doveri degli organi sociali davanti alla crisi: dal d. lgs. 14/2019 alle recenti modifiche del d. lgs. 83/2022

A cura del Dott. Pierluca Milletti

Il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 ha introdotto, in via sperimentale, il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, con lo scopo di fornire alle imprese uno strumento di ausilio per prevenire e gestire – ove possibile – quelle situazioni di difficoltà che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, anticipando i doveri di intervento degli organi sociali ad una fase antecedente le situazioni di crisi conclamate e irreversibili, offrendo alle imprese uno strumento nuovo per favorire le chance di risanamento.

La composizione negoziata della crisi – in vigore dal 15 novembre 2021 – si configura come lo strumento con cui l’imprenditore, che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario, che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, può richiedere la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori, individuando le soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà. La domanda di nomina dell’esperto è presentata volontariamente dal debitore attraverso una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, su cui sono altresì disponibili strumenti di autodiagnosi circa lo stato di difficoltà in cui si trova l’impresa (test di solvibilità), nonché indicazioni utili per guidare il debitore e i suoi advisors nella predisposizione di un piano di risanamento (lista di controllo). I contenuti del test di solvibilità e della lista di controllo sono stati specificati da un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Gli esiti della composizione possono essere molteplici e variare in base alla natura e l’intensità della crisi:

  • soluzioni interamente stragiudiziali
  • accesso agli istituti propri dell’ordinamento concorsuale
  • accesso al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

 

In caso di insuccesso del percorso non è prevista alcuna segnalazione a soggetti esterni all’impresa, né al pubblico ministero.

In questo percorso volontario è posto in capo all’organo di controllo (non anche al revisore) l’obbligo di segnalare agli amministratori la sussistenza dei presupposti che consentono di accedere a tale percorso, e dunque, la sussistenza di una situazione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza.

In questa attività di verifica e impulso dell’organo di controllo si inserisce e completa il quadro degli obblighi degli organi societari davanti alla crisi o a situazioni che minaccino la continuità aziendale, già delineati dagli articoli 2086 e 2403 del codice civile, che impongono, rispettivamente, agli amministratori, obblighi di monitoraggio costante della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché di intervento tempestivo per il superamento della crisi, e all’organo di controllo, doveri di vigilanza sulla corretta amministrazione, anche nell’ottica della sostenibilità dell’impresa e della salvaguardia della continuità aziendale. In questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa al decreto secondo la quale la segnalazione dell’organo di controllo al debitore circa la presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario costituisce un “dovere” che rientra nella previsione dell’articolo 2403 del Codice civile.

Si afferma così, in modo esplicito, un sistema di allerta interno che rafforza i doveri degli organi sociali verso la crisi e si fonda su un sistema di monitoraggio e gestione del rischio di crisi rimesso alla piena discrezionalità degli amministratori e a strumenti dell’autonomia privata. Tale approccio si pone in linea tanto con i principi europei in tema di allerta quanto con la più recente giurisprudenza, che ripartisce i compiti di prevenzione e gestione della crisi in ambito societario tra organo amministrativo e organo di controllo, attribuendo ai primi la responsabilità dell’adozione di assetti organizzativi adeguati per monitorare il manifestarsi di possibili crisi, e al secondo la possibilità di avvalersi della denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione qualora nell’esercizio dei propri doveri di vigilanza ravvisi l’inerzia o l’inadeguata risposta degli amministratori alla gestione delle situazioni di crisi.

Il quadro degli strumenti di allerta precoce si completa con gli obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione) di eventuali ritardi o omissioni nei versamenti contributivi e previdenziali che superino un determinato ammontare. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di obblighi distanti dalla filosofia originaria del Codice della crisi. La segnalazione, rivolta al debitore e – ove esistente all’organo di controllo – svolge, infatti, una funzione esclusivamente informativa circa eventuali esposizioni debitorie che, eventualmente in concomitanza con altri fattori, potrebbero determinare una situazione di squilibrio che legittimi l’accesso alla composizione negoziata. Essa non conduce ad alcuna segnalazione ad organismi esterni all’impresa o al pubblico ministero ed è diretta esclusivamente a rafforzare la funzione di monitoraggio della situazione finanziaria, economica, e patrimoniale dell’impresa per salvaguardare la risanabilità dell’impresa e gli interessi dei creditori.

 

Nel prossimo articolo parleremo dei primi due stadi di difficoltà dell’impresa: la nuova nozione di crisi e di probabilità di crisi. Nel precedente articolo abbiamo parlato del Nuovo Codice della Crisi e dei doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi.