A cura del Dott. Pierluca Milletti
Nelle società di capitali l’attività dell’amministratore è centrale e determinante, pubblicheremo degli articoli specifici che riguardano la figura dell’amministratore, in questo primo articolo parleremo della responsabilità degli amministratori nelle S.r.l..
Il primo comma dell’art. 2476 del Codice civile prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Gli amministratori che abbiano evidenziato la propria contrarietà e dissenso ad una delibera o ad un atto che si stava per compiere, dimostrando di essere esenti da colpa, non sono ritenuti responsabili.
Nel caso in cui l’amministratore si rende complice di un’azione di rilevanza colposa, anche non penale, è responsabile del dolo. Se l’azione non viene denunciata, nessuna colpa o danno può essergli imputata.
La violazione degli obblighi degli amministratori rappresenta un presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti: occorre provare l’esistenza del danno subìto dalla società e la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori. I diversi modelli di amministrazione della S.r.l. prescelti dai soci influenzano il regime di responsabilità degli amministratori. Gli amministratori possono essere altresì revocati, indipendentemente dall’esercizio di un’azione di responsabilità, in via giudiziale o extragiudiziale. Uno strumento molto efficace a disposizione dei soci di minoranza è la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., che nei casi più gravi può condurre anch’essa alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario.
L’amministratore nel gestire un patrimonio che non gli appartiene (o che al più, se è socio, gli appartiene pro quota), deve osservare una serie di doveri e qualora violi tali doveri, risponde nei confronti della società.
L’obbligo di risarcire il danno ha dunque non solo una funzione “riparatoria”, una volta che il danno si è verificato, ma anche una funzione “preventiva”, finalizzata a far sì che l’amministratore adotti tutte le cautele necessarie per evitare che il patrimonio della società venga danneggiato.
Dunque, la responsabilità dell’amministratore di S.r.l. si fonda su tre elementi:
– l’inosservanza di un dovere, cioè un atto o un’omissione in violazione di un obbligo imposto dalla legge o dall’atto costitutivo;
– il verificarsi di un danno;
– il nesso di causalità fra il comportamento dell’amministratore e le conseguenze dannose per la società.
È quindi bene ricordare che la responsabilità dell’amministratore di S.r.l., a differenza del socio, è illimitata: l’amministratore risponde infatti dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo la regola stabilita dall’art. 2740, comma 1 del Codice civile. Si deve tuttavia notare che, in alcuni casi, anche i soci della S.r.l. possono essere responsabili, illimitatamente e in solido con gli amministratori, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
Ai sensi dell’art. 2086 secondo comma e 2475 c.c., così come modificati dal D.lgs. n. 14/2019, gli amministratori hanno l’obbligo di curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Poiché la gestione societaria spetta agli amministratori, è dovere dei medesimi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che sia idoneo a consentire il tempestivo rilevamento di una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale e – qualora l’azienda sia già in uno stato di crisi – i medesimi amministratori debbono anche attivarsi ricorrendo agli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero della continuità aziendale.
La funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e deve necessariamente essere esercitata discrezionalmente dagli amministratori; in questo senso, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma, al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere.
Tuttavia, l’insindacabilità delle scelte di gestione non ha carattere assoluto, in quanto tali scelte possono essere sindacabili sia sul modo sia sulla razionalità in cui sono state assunte. E’ possibile, quindi, configurare una responsabilità degli amministratori per avere adottato degli assetti organizzativi inadeguati, qualora, essendosi poi verificata l’insolvenza senza la tempestiva adozione di misure previste per il superamento della crisi, non sia stata attuata un’adeguata istruttoria, ovvero si siano adottati assetti non coerenti, anzi irragionevoli, rispetto agli esiti dell’istruttoria stessa.
Qualora gli amministratori delle S.r.l. non abbiano ottemperato ai doveri previsti dall’art. 2086 c.c., essi rispondono nei confronti dei creditori sociali qualora ciò si ripercuota sulla conservazione del patrimonio sociale.
Infatti, se è dovere specifico degli amministratori quello di conservare il patrimonio sociale, l’osservanza di un tale dovere viene garantita prevedendo la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali, allorquando il patrimonio sia divenuto insufficiente al soddisfacimento di questi ultimi.
Nel prossimo articolo parleremo dei “Doveri degli amministratori” e della responsabilità solidale”.