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I doveri e la responsabilità solidale degli amministratori

A cura del Dott. Pierluca Milletti

Nell’articolo precedente abbiamo parlato del primo comma dell’art. 2476, che tratta della responsabilità degli amministratori nelle S.r.l.

I doveri degli amministratori

A tutela dell’amministratore è utile far riferimento ai suoi specifici obblighi e doveri, in modo tale che sia ben certo di cosa deve fare (o non fare) per non rispondere di persona di danni o dolo creati nei confronti di terzi con ricaduta su di esso.

Premesso che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2476 c.c. per le S.p.a., non vi è una disposizione che sancisca in modo specifico che gli amministratori di S.r.l. devono comportarsi secondo diligenza, è opportuno che il criterio della diligenza debba comunque rilevare nella valutazione della responsabilità dell’amministratore di S.r.l..

Come si è visto, infatti, ai sensi dell’art. 2476, comma 1°, c.c. gli amministratori sono tenuti a osservare i “doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società” e nell’adempimento di tali doveri essi devono operare con la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale (art. 1176 c.c.), cioè con il grado di diligenza determinato dall’incarico e delle loro specifiche competenze.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, nonché quei doveri, aggiuntivi rispetto alla legge, che sono stabiliti nell’atto costitutivo. Quindi, l’atto costitutivo è il riferimento su cui basarsi per capire se un amministratore agisce bene o male nei confronti degli interessi dell’azienda, ed essendo lo statuto approvato e ligio alla normativa, l’operato dell’amministratore ne è tutela.

Il dovere fondamentale dell’amministratore è proprio quello di gestire la società, ovvero di svolgere l’attività d’impresa per la quale la società è stata costituita.

È evidente che si tratta di un dovere dal contenuto generico, che si concretizza a seconda delle circostanze del caso e delle caratteristiche della società governata.

La responsabilità solidale degli amministratori

Poi c’è il tema della responsabilità. Infatti, qualora vi sia una pluralità di soggetti investiti del potere di amministrare una S.r.l., la responsabilità degli amministratori ha carattere solidale (art. 2476, comma 1°, c.c.).

Il meccanismo della solidarietà consente di aumentare le probabilità per il danneggiato di ottenere soddisfazione, in quanto chi agisce in giudizio può chiedere l’intero danno a ciascuno degli amministratori.

Il fatto che vi siano più amministratori non significa che essi siano tutti automaticamente responsabili nei confronti della società.

La responsabilità dell’amministratore è personale e, in linea di principio, colpisce il solo soggetto che compie l’atto e che cagiona il danno.

In questo senso, l’art. 2476, comma 1° prevede che “la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”.

Pertanto, un amministratore non risponde solidalmente con gli altri qualora:

esente da colpa (come quindi, ad esempio, subentri a un precedente amministratore e non sia a conoscenza dell’inosservanza di un dovere da parte di un altro amministratore, da cui è derivato il danno);

– se a conoscenza dell’atto, faccia risultare il proprio dissenso.

Se quindi, ad esempio, gli amministratori colpevoli sono due e il danno ammonta a 10.000,00 euro, la società potrà chiedere l’intera somma a entrambi (come accadrà normalmente, per aumentare le probabilità che l’importo possa essere recuperato almeno da uno di essi) oppure a uno solo di essi (ad esempio perché si ha la certezza della sua solvibilità, mentre si reputa non solvibile l’altro). Una volta ottenuto il pagamento integrale anche da uno solo degli amministratori, l’obbligazione risarcitoria nei confronti della società si estingue, e l’amministratore che ha pagato l’intero ha diritto di rivalersi pro quota (nell’esempio fatto: 5.000,00 euro) nei confronti dell’altro.

Nel prossimo articolo parleremo dei seguenti argomenti “La responsabilità dell’amministratore di fatto” e “L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di S.r.l.”.