Agrigento | Ancona | Barletta Andria Trani | Milano | Padova | Parma | Pesaro | Pescara | Piacenza | Pordenone | Rimini | Roma | Torino| Treviso | Varese | Venezia | Udine

I doveri dell’organo di controllo nelle situazioni di difficoltà economica

A cura del Dott. Pierluca Milletti

Si rende necessario porre attenzione ai doveri dell’organo di controllo con riferimento alle varie situazioni di difficoltà dell’impresa.

In base alla disciplina generale, spetta ai sindaci, in primo luogo, la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti organizzativi finalizzati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Secondo un filone giurisprudenziale, la violazione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati è qualificabile in termini di “grave irregolarità nella gestione” ai sensi dell’art. 2409 c.c. Il collegio sindacale può quindi presentare al Tribunale una denuncia per irregolarità nella gestione nel caso anzidetto.

Se pure, con l’abrogazione dell’istituto dell’allerta, è venuto meno l’obbligo specifico per i sindaci di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, analoga forma di vigilanza compete ai sindaci sulla base dei principi generali delle funzioni dell’organo. In particolare, la vigilanza dei sindaci sul rispetto dei criteri di corretta amministrazione da parte degli amministratori riguarda anche le situazioni di difficoltà economica dell’impresa. Questo profilo anzi si rafforza in quanto il Codice della crisi pone l’obbligo specifico di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura di composizione negoziata.

Il Codice della crisi attribuisce, infine, all’organo di controllo, la legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nelle ipotesi di insolvenza conclamata, chiudendo così il cerchio sull’estensione dei poteri di vigilanza dell’organo di controllo a seconda dei diversi stadi di difficoltà dell’impresa.

A differenza di quanto previsto nella versione originaria del Codice della Crisi d’Impresa, gli obblighi di vigilanza sugli assetti e di segnalazione all’organo di amministrazione, gravano ora in capo al solo organo di controllo, ove esistente, e non al soggetto incaricato della revisione legale.

 

Nel prossimo articolo parleremo della vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento degli assetti organizzativi e la connessa denuncia per gravi irregolarità. Nel precedente articolo abbiamo parlato della responsabilità degli amministratori per l’istituzione di assetti non adeguati e l’adozione di misure non efficaci.