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La responsabilità dell’amministratore di fatto e l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di S.r.l.

A cura del Dott. Pierluca Milletti

Negli articoli precedenti abbiamo parlato del primo comma dell’art. 2476, che tratta della responsabilità degli amministratori nelle S.r.l., dei doveri degli amministratori e della responsabilità solidale degli amministratori

 

La responsabilità dell’amministratore di fatto

Talvolta, la gestione della S.r.l. viene esercitata da soggetti che non sono stati formalmente nominati amministratori. Secondo la giurisprudenza, le norme che disciplinano l’attività degli amministratori di una S.r.l., dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell’amministrazione della società, sono applicabili non soltanto ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della società in assenza di una investitura da parte dell’assemblea.

I responsabili delle violazioni di tali norme devono essere infatti individuati non sulla base della loro qualifica formale, bensì sulla base del contenuto delle funzioni concretamente esercitate.

Ad avviso della giurisprudenza, la responsabilità può tuttavia essere addossata solo a chi svolge con continuità il ruolo di amministratore di fatto, cioè al soggetto che si ingerisce stabilmente, e non occasionalmente, nelle funzioni gestorie, eventualmente in concorso con l’attività dell’amministratore di diritto.

Non possono invece addossarsi all’amministratore di fatto condotte distrattive riguardanti attività contabilizzate e non rinvenute nella procedura né il mancato esperimento di azioni giudiziarie per il recupero dei crediti, trattandosi di violazioni normalmente imputabili all’amministratore di diritto della società, il quale ha il compito di redigere i bilanci.

 

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di S.r.l.

L’art. 2476 comma 3 c.c. prevede che ciascun socio, indipendentemente dall’entità della propria quota di partecipazione e senza necessità di previa deliberazione assembleare, può promuovere l’azione sociale contro gli amministratori che, nella gestione della società ed in violazione ai loro doveri, hanno provocato un danno al patrimonio sociale.

Il diritto di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.r.l. spetta a ciascun socio. Il socio che agisce contro gli amministratori opera nell’interesse della società, e solo indirettamente nel proprio interesse: l’azione di responsabilità mira difatti ad accertare che l’amministratore ha cagionato danni alla S.r.l., non al singolo quotista, il quale peraltro subisce un danno indiretto, dal momento che i soci sono titolari pro quota del patrimonio sociale.

Tuttavia, nonostante l’assenza di un’esplicita indicazione in tal senso, si ritiene che la legittimazione all’esercizio dell’azione spetti anche alla società che, comunque, è litisconsorte necessaria nel giudizio instaurato dal socio.

Infine, ai sensi dell’art. 2476 sesto comma  c.c., introdotto dal D.lgs. n° 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa), gli amministratori di una S.r.l. sono responsabili anche verso i creditori sociali qualora non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.r.l. può quindi essere esercitata anche dai creditori sociali, qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali. È inoltre previsto che, qualora la società rinunci all’azione di responsabilità contro l’amministratore, ciò non impedisce che la stessa possa essere intrapresa da parte dei creditori sociali.

L’esercizio dell’azione di responsabilità è volto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati alla società dall’inosservanza, da parte degli amministratori, dei doveri loro imposti per l’amministrazione della medesima, dalla legge e dall’atto costitutivo.

La responsabilità degli amministratori è inquadrabile come responsabilità da inadempimento, in quanto il rapporto di amministrazione è assimilabile funzionalmente al rapporto di mandato, in considerazione della relazione fiduciaria che caratterizza la gestione di interessi altrui.

Vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento, si applicano i principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali; pertanto:

  • ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta agli amministratori dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso;
  • è onere del socio dimostrare che la condotta censurata dell’amministratore abbia cagionato effettivamente un danno al patrimonio sociale.

Ai sensi dell’art.  2393 c.c. (applicabile anche alle S.r.l.), l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è soggetta a un termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dalla data di cessazione dell’incarico dell’amministratore nei cui confronti è esercitata.

 

Seguiranno degli articoli riguardanti la figura dell’amministratore nelle società di capitali