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La responsabilità degli amministratori per l’istituzione di assetti non adeguati e l’adozione di misure non efficaci

A cura del Dott. Pierluca Milletti

Tanto l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile non adeguato quanto l’adozione di misure di reazione alla crisi non efficaci potrebbero comportare una responsabilità di natura civilistica in capo agli amministratori.

Essa può derivare da quattro ordini di comportamenti:

  • la mancata istituzione dell’assetto organizzativo;
  • l’istituzione di assetti organizzativi non adeguati;
  • l’attivazione in ritardo di misure di reazione rispetto a situazioni di pre-crisi o crisi;
  • l’adozione di misure di reazione a situazioni di pre-crisi o crisi non efficaci.

 

Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza considera la mancata istituzione degli assetti una forma di grave irregolarità gestoria e tende ad applicare, anche alle scelte organizzative, il principio della business judgment rule, ritenendo che la scelta organizzativa afferisca al merito gestorio e sia quindi insindacabile nei limiti in cui sia razionale, non connotata da imprudenza e accompagnata dalle verifiche idonee.

Per quanto riguarda in modo specifico il tema degli assetti organizzativi per la rilevazione della crisi e le conseguenti scelte gestionali adottate, la giurisprudenza si è espressa nel senso che:

  1. la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé una responsabilità dell’organo gestorio;
  2. l’assetto organizzativo predisposto può essere assoggettato a sindacato giudiziale, nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza;
  3. la verifica dell’assetto andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili, a prescindere dai risultati concreti raggiunti;
  4. non è responsabile l’amministratore che pone in essere interventi, che successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, qualora, sulla base di una valutazione ex ante, non risultino manifestamente irrazionali e ingiustificati.

 

A tali precise indicazioni giurisprudenziali merita solo di aggiungere qualche osservazione. Se l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati è riconducibile alla clausola generale di corretta amministrazione, che poggia sulle regole elaborate dalla tecnica aziendale, l’indicazione degli obiettivi informativi che l’assetto deve realizzare delinea in modo più preciso il contenuto dell’obbligo, ponendo altresì alcuni criteri per la valutazione del comportamento degli amministratori. Il giudizio di responsabilità sull’operato degli amministratori, tuttavia, dovrà considerare sia il profilo dell’adeguatezza in termini di scelta dei possibili strumenti rispetto ai fini sia il profilo dell’adeguatezza in termini di proporzionalità dell’assetto rispetto all’impresa.

 

Nel prossimo articolo parleremo dei doveri dell’organo di controllo nelle situazioni di difficoltà economica. Nel precedente articolo abbiamo parlato delle situazioni di precrisi e crisi nei gruppi